La corte dei miracoli

Nuovo statuto

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Corte dei Miracoli APS”, da ora in avanti denominata “associazione” o “Corte dei Miracoli”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione Corte dei Miracoli è un’associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Corte dei Miracoli è autonoma, pluralista, apartitica e antifascista. Garantisce la libertà di espressione libera e plurale nel rispetto dei principi associativi e propri della costituzione.

È un’associazione di promozione sociale che si richiama alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Opera in campo sociale, culturale, artistico e formativo allo scopo di diffondere una cultura di pace, di socialità, di solidarietà, e in difesa dei diritti umani. È ispirata ai principi della democrazia e si richiama ai valori della tolleranza, della fratellanza, della mutualità e della interazione tra diversi, per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso l’utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione artistica, culturale e sociale.

La Corte dei Miracoli si impegna per l’affermazione di una cultura non violenta e di pace, per la risoluzione pacifica dei conflitti allo scopo di concorrere alla realizzazione di una società pacifica, solidale e multietnica. In quanto forma auto-organizzata della società civile, nella sua soggettività ed autonomia politica, ricerca sui temi in oggetto un ampio e costante confronto con Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno sul territorio, organizzando attività di promozione, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti, della solidarietà della comunicazione e interazione tra culture diverse. Interviene per prevenire, combattere e risolvere problemi quali l’emarginazione, l’esclusione sociale di portatori di handicap psicologici, mentali e fisici e di qualunque altra categoria di soggetti disagiati.

Sono settori prioritari di iniziativa e di intervento dell’associazione:

– la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative ed in particolare dell’aggregazione dei giovani, degli anziani e delle categorie disagiate;

– la collaborazione ed il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell’interscambio culturale;

– la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale ed il riutilizzo a scopo sociale e di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;

– l’intervento per favorire e promuovere, attraverso le attività artistiche e creative, l’integrazione delle persone e in particolare di quelle in condizioni di disagio;

– l’intervento per favorire e promuovere, attraverso varie forme e attività artistiche, la creatività giovanile;

– l’azione tesa a favorire, mediante un impegno quotidiano, l’affermazione dei diritti e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio;

– l’azione volta a dare spazio ad associazioni e gruppi che svolgono attività sociali, culturali, artistiche e creative che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto allo scopo di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e della tutela delle minoranze creando attraverso le attività da loro svolte, luoghi di socializzazione e confronto sui temi statutari;

– l’intervento volto a favore della diffusione e dello sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare del cinema, del video, del teatro, della musica, della danza, dell’espressione corporea, della scrittura, della poesia, delle arti visive, dei beni culturali, della pittura e della fotografia;

– le attività di ricerca, educative e formative in prevalenza sui temi della pace e della non violenza;

– le attività di insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri; l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, formazione ed informazione rivolti al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

– gli scambi internazionali per il confronto tra culture ed esperienze diverse, la promozione di una diplomazia di pace e la cooperazione tra i popoli; interventi sociali tesi a favorire l’emancipazione culturale ed artistica delle persone svantaggiate;

– l’elaborazione e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, attraverso la promozione di progetti e servizi rivolti a comunità e persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione di diritti;

la divulgazione della cultura e subcultura artistica e performativa.

L’associazione mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS), si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  4. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  8. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  9. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  10. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  11. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  12. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  13. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  14. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  15. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  16. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  17. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  18. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

L’associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi statutari e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che accettano e condividono i principi fondanti e gli scopi che l’associazione si è data con il presente statuto, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza e appartenenza etnica e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso all’associazione, ed assumere lo status di socio, deve:

  • presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • condividere e rispettare i valori dell’associazione;
  • pagare la quota associativa.

L’adesione all’associazione si perfeziona attraverso il pagamento della quota sociale. Lo status di associato ha carattere permanente, ma i diritti saranno fruibili solo con la regolarità del pagamento della quota associativa, e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La categoria dei soci è unica ed il numero degli stessi illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Ad ogni associato sono attribuiti pari diritti e pari doveri.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Può essere delegato dall’organo direttivo anche un solo membro di questo per valutare ed accettare le domande di iscrizione. La richiesta è implicitamente accettata se compilata dinnanzi ad un membro eletto dell’organo direttivo, salvo la possibilità di rigetto successiva entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle assemblee indette per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali e per l’approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo.

I soci sono tenuti a collaborare, attraverso le attività artistiche culturali e sociali alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti dallo statuto.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche via mail, al Consiglio Direttivo

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • avere rispetto degli spazi associativi, degli altri soci e dei valori e degli scopi di cui al presente statuto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Dopo due anni di mancato pagamento della quota associativa si è cancellati dal libro soci. Ciò non preclude la possibilità di essere reinseriti effettuando una nuova domanda di iscrizione.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • l’Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e risultano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L’Assemblea può decidere all’inizio di ogni riunione di prevedere l’intervento dei soci, che ne facciano richiesta per assoluta impossibilità di partecipare di presenza, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota a norma dell’art. 24 co. 4.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, coincidente con l’Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare sull’esclusione degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Al presidente spetta la firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il presidente veglia e garantisce il buon andamento dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Cura la predisposizione del rendiconto sull’attività di gestione dell’associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’assemblea. Provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici dell’Associazione, può stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Vicepresidente e Tesoriere)

Il Vice Presidente ed il Tesoriere sono nominati nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza tra i presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente ed il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell’Associazione, ed in particolare di:

  • accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative;
  • verificare il regolare incasso degli introiti dell’Associazione, eseguire i provvedimenti di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo ed effettuare i relativi pagamenti;
  • tenere con particolare dovizia i libri contabili, costantemente aggiornati e comunicare tempestivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

ART. 11

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta anche via mail al Consiglio Direttivo. amministrazione@lacortedeimiracoli.org.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.